Art. 4. Formulazione ed approvazione del piano regionale di rilevamento 1. Al fine della approvazione del piano di cui al precedente art. 3 la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora uno schema di piano e lo trasmette alle prov- ince. 2. Entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di piano le province deliberano ed inviano alla giunta regionale osservazioni in merito alla struttura ed alla organizzazione dei sistemi di rilevamento relativi al proprio territorio. La mancata trasmissione delle osservazioni entro il limite predetto equivale ad approvazione dello schema. 3. In sede di formulazione delle osservazioni sui sistemi di rilevamento le province devono prevedere, previa consultazione dei soggetti interessati, la integrazione dei sistemi provinciali delle reti di rilevamento gia' in funzione, gestite da soggetti pubblici e privati. 4. La giunta regionale, sulla base dello schema di piano e delle osservazioni avanzate dalle province, approva con proprio atto deliberativo il piano regionale di rilevamento della qualita' dell'aria entro sei mesi a partire dalla data dell'invio dello schema di piano alle province stesse. 5. Il piano puo' essere motivatamente modificato in ogni tempo con le stesse procedure.