Art. 4.
                    Formulazione ed approvazione
                 del piano regionale di rilevamento
 
   1.  Al fine della approvazione del piano di cui al precedente art.
3 la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, elabora uno schema di piano e lo trasmette alle prov-
ince.
   2. Entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di piano
le  province deliberano ed inviano alla giunta regionale osservazioni
in merito alla  struttura  ed  alla  organizzazione  dei  sistemi  di
rilevamento  relativi  al proprio territorio. La mancata trasmissione
delle osservazioni entro il limite predetto equivale ad  approvazione
dello schema.
   3.  In  sede  di  formulazione  delle  osservazioni sui sistemi di
rilevamento le province devono prevedere,  previa  consultazione  dei
soggetti  interessati,  la integrazione dei sistemi provinciali delle
reti di rilevamento gia' in funzione, gestite da soggetti pubblici  e
privati.
   4.  La  giunta regionale, sulla base dello schema di piano e delle
osservazioni  avanzate  dalle  province,  approva  con  proprio  atto
deliberativo   il  piano  regionale  di  rilevamento  della  qualita'
dell'aria entro sei mesi a partire dalla data dell'invio dello schema
di piano alle province stesse.
   5. Il piano puo' essere motivatamente modificato in ogni tempo con
le stesse procedure.