Art. 5. Sistema di controllo della qualita' dell'aria 1. Sulla base del piano di rilevamento ed al fine di ottenere gli elementi conoscitivi indispensabili alla tutela dell'inquinamento atmosferico ed alla predisposizione dei piani di prevenzione, conservazione e risanamento della qualita' dell'aria di cui alla lett. a) primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 viene istituito un sistema regionale di controllo della qualita' dell'aria e rilevazione degli inquinanti atmosferici, articolato in una serie di sistemi provinciali da collegarsi al sistema informativo regionale. 2. I sistemi provinciali di rilevamento sono gestiti dalle prov- ince che si avvalgono per gli aspetti tecnici dei competenti servizi di controllo. 3. La Regione puo' finanziare l'acquisto da parte delle province di strumenti, apparecchiature e mezzi previsti dal piano di cui al primo comma per il rilevamento, il controllo, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla qualita' dell'aria.