Art. 5.
            Sistema di controllo della qualita' dell'aria
 
   1. Sulla base del piano di rilevamento ed al fine di ottenere  gli
elementi  conoscitivi  indispensabili  alla  tutela dell'inquinamento
atmosferico  ed  alla  predisposizione  dei  piani  di   prevenzione,
conservazione  e  risanamento  della  qualita'  dell'aria di cui alla
lett. a) primo comma dell'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203  viene  istituito  un  sistema
regionale di controllo della qualita' dell'aria e  rilevazione  degli
inquinanti   atmosferici,   articolato   in   una  serie  di  sistemi
provinciali da collegarsi al sistema informativo regionale.
   2. I sistemi provinciali di rilevamento sono gestiti  dalle  prov-
ince  che si avvalgono per gli aspetti tecnici dei competenti servizi
di controllo.
   3. La Regione puo' finanziare l'acquisto da parte  delle  province
di  strumenti,  apparecchiature  e mezzi previsti dal piano di cui al
primo  comma  per  il  rilevamento,  il  controllo,  la  raccolta   e
l'elaborazione dei dati relativi alla qualita' dell'aria.