Art. 6.
              Rapporto annuale sulla qualita' dell'aria
                       e pubblicita' dei dati
 
   1.  La giunta regionale predispone entro il 30 maggio di ogni anno
a partire dal 1994 un rapporto sulla qualita'  dell'aria  sulla  base
dei dati raccolti.
   2.  I  dati  raccolti attraverso il sistema regionale di controllo
della qualita' dell'aria  sono  utilizzati  dagli  organi  regionali,
oltre  che  per  i  fini di cui all'art. 5, comma 1, per le azioni di
programmazione, pianificazione e sviluppo del territorio.
   3. L'accesso ai dati relativi alla qualita' dell'aria e' garantito
ai soggetti pubblici e privati, con le modalita' fissate dalla giunta
regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.