Art. 6. Rapporto annuale sulla qualita' dell'aria e pubblicita' dei dati 1. La giunta regionale predispone entro il 30 maggio di ogni anno a partire dal 1994 un rapporto sulla qualita' dell'aria sulla base dei dati raccolti. 2. I dati raccolti attraverso il sistema regionale di controllo della qualita' dell'aria sono utilizzati dagli organi regionali, oltre che per i fini di cui all'art. 5, comma 1, per le azioni di programmazione, pianificazione e sviluppo del territorio. 3. L'accesso ai dati relativi alla qualita' dell'aria e' garantito ai soggetti pubblici e privati, con le modalita' fissate dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.