Art. 7.
                 Istituzione del comitato regionale
            contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.)
 
   1.  E'  istituito  il  comitato  regionale  contro  l'inquinamento
atmosferico. Il comitato e' nominato dal consiglio  regionale  ed  e'
composto:
     a) dal dirigente regionale del servizio competente;
     b)  dal  dirigente  regionale responsabile dell'unita' operativa
complessa competente;
     c) da un dipendente regionale dell'unita' operativa di cui  alla
lett.  b),  con qualifica non inferiore alla settima, con funzioni di
segretario senza diritto di voto;
     d) da sei esperti in almeno una delle seguenti materie: chimica,
igiene e sanita' pubblica, impiantistica  industriale,  meteorologia,
economia  e  politica  industriale. Tali esperti sono eletti con voto
limitato dal consiglio regionale nell'ambito dei soggetti  designati,
in  numero  pari  a sei, da parte di ciascuno dei seguenti organismi:
universita' di Pisa, di Siena e di  Firenze  fra  i  propri  docenti;
organizzazioni sindacali regionali degli industriali e dei lavoratori
dipendenti e associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13
della  legge  8 luglio 1986, n. 349, fra esperti appartenenti ad enti
pubblici o privati di ricerca.
   2. In prima attuazione, il  comitato  e'  nominato  entro  novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge. A tal fine, la
giunta presenta la  proposta  di  deliberazione  per  la  nomina  del
comitato  completa delle designazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del primo comma entro sessanta giorni dalla predetta data.  Entro  la
stessa   data  gli  organismi  di  cui  al  primo  comma,  lett.  d),
trasmettono  al  consiglio  regionale  le  rispettive   designazioni.
Qualora la nomina del comitato non sia stata deliberata dal consiglio
regionale  almeno  tre  giorni prima della scadenza di novanta giorni
sopra indicata, la relativa competenza e'  trasferita  al  presidente
del  consiglio  regionale,  su  parere  dell'Ufficio di presidenza se
espresso. In carenza totale o parziale delle designazioni di cui alla
lettera d) del primo comma,  si  applica  l'art.  3  della  legge  30
dicembre 1992, n. 61.
   3.  Le  funzioni di presidente del comitato sono svolte da uno dei
dirigenti regionali di cui alle lett. a) e b) del primo comma.
   4. Il comitato dura in carica cinque anni ed e' rinnovato a  norma
della  legge  regionale  30  dicembre  1992, n. 61 o della disciplina
organica emanata in attuazione dell'art. 1 della medesima legge.