Art. 7. Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.) 1. E' istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico. Il comitato e' nominato dal consiglio regionale ed e' composto: a) dal dirigente regionale del servizio competente; b) dal dirigente regionale responsabile dell'unita' operativa complessa competente; c) da un dipendente regionale dell'unita' operativa di cui alla lett. b), con qualifica non inferiore alla settima, con funzioni di segretario senza diritto di voto; d) da sei esperti in almeno una delle seguenti materie: chimica, igiene e sanita' pubblica, impiantistica industriale, meteorologia, economia e politica industriale. Tali esperti sono eletti con voto limitato dal consiglio regionale nell'ambito dei soggetti designati, in numero pari a sei, da parte di ciascuno dei seguenti organismi: universita' di Pisa, di Siena e di Firenze fra i propri docenti; organizzazioni sindacali regionali degli industriali e dei lavoratori dipendenti e associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fra esperti appartenenti ad enti pubblici o privati di ricerca. 2. In prima attuazione, il comitato e' nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la giunta presenta la proposta di deliberazione per la nomina del comitato completa delle designazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma entro sessanta giorni dalla predetta data. Entro la stessa data gli organismi di cui al primo comma, lett. d), trasmettono al consiglio regionale le rispettive designazioni. Qualora la nomina del comitato non sia stata deliberata dal consiglio regionale almeno tre giorni prima della scadenza di novanta giorni sopra indicata, la relativa competenza e' trasferita al presidente del consiglio regionale, su parere dell'Ufficio di presidenza se espresso. In carenza totale o parziale delle designazioni di cui alla lettera d) del primo comma, si applica l'art. 3 della legge 30 dicembre 1992, n. 61. 3. Le funzioni di presidente del comitato sono svolte da uno dei dirigenti regionali di cui alle lett. a) e b) del primo comma. 4. Il comitato dura in carica cinque anni ed e' rinnovato a norma della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 o della disciplina organica emanata in attuazione dell'art. 1 della medesima legge.