Art. 8. Competenze e funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico 1. Il comitato e' organo di consulenza del consiglio e della giunta regionale in materia di inquinamento atmosferico e si esprime con parere tecnico, su richiesta della giunta regionale, sulle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. 2. Il comitato e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni volta che lo richieda la giunta. 3. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; i pareri del comitato sono validamente espressi a maggioranza dei presenti. 4. Ai membri del comitato, ad esclusione dei dipendenti regionali, spetta l'indennita' di L. 100.000 lorde per la presenza ad ogni seduta dello stesso. Spetta altresi' l'indennita' di missione secondo il trattamento previsto per i dirigenti regionali.