Art. 8.
          Competenze e funzionamento del comitato regionale
                  contro l'inquinamento atmosferico
 
   1.  Il  comitato  e'  organo  di  consulenza del consiglio e della
giunta regionale in materia di inquinamento atmosferico e si  esprime
con  parere  tecnico,  su  richiesta  della  giunta  regionale, sulle
autorizzazioni per le emissioni in atmosfera.
   2. Il comitato e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed
ogni volta che lo richieda la giunta.
   3. Le riunioni del comitato sono  valide  con  la  presenza  della
maggioranza  assoluta  dei  componenti;  i  pareri  del comitato sono
validamente espressi a maggioranza dei presenti.
   4. Ai membri del comitato, ad esclusione dei dipendenti regionali,
spetta l'indennita' di L. 100.000  lorde  per  la  presenza  ad  ogni
seduta dello stesso. Spetta altresi' l'indennita' di missione secondo
il trattamento previsto per i dirigenti regionali.