Art. 10.
                              Procedura
 
   1.  I  piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione
del consiglio regionale.
   2. Ciascun consorzio  di  bonifica,  entro  un  anno  dalle  prime
elezioni   consortili   successive  all'approvazione  dello  statuto,
elabora la proposta di piano concernente il comprensorio  di  propria
competenza.
   3.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
consiglio regionale delibera gli indirizzi per  l'elaborazione  delle
proposte  da  parte  dei  consorzi,  specificando,  in particolare, i
criteri per la determinazione delle opere di  competenza  pubblica  e
per  quelle di competenza privata, nell'ambito della tipologia di cui
all'art. 9.
   4. La proposta elaborata dai consorzi e' trasmessa ai comuni, alle
comunita' montane e alle province interessati per territorio.
   5. I comuni, entro dieci giorni  dal  ricevimento,  provvedono  al
deposito nelle rispettive segreterie della proposta per trenta giorni
consecutivi,  durante  i  quali  chiunque  puo'  prenderne  visione e
presentare proprie osservazioni. Del deposito e' dato avviso mediante
affissione nell'albo pretorio nonche' tramite pubblici manifesti.
   6. Della proposta di piano e  del  suo  invio  ai  comuni  per  il
successivo  deposito e' data altresi' comunicazione a cura di ciascun
consorzio proponente, tramite avviso  da  pubblicare  nal  Bollettino
ufficiale  della  Regione  e  nella  pagina  regionale  di  almeno un
quotidiano a diffusione nazionale.
   7. I comuni e le comunita' montane  verificano  la  compatibilita'
della  proposta rispettivamente con gli strumenti urbanistici vigenti
e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico  e  trasmettono
alla   provincia   le   proprie  osservazioni  in  merito.  I  comuni
trasmettono altresi' le eventuali osservazioni ricevute ai sensi  del
comma 5.
   8.  La trasmissione e' effettuata dai comuni entro i cinque giorni
successivi dalla scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle
osservazioni  ai  sensi  del  comma 5 e dalle comunita' montane entro
quaranta giorni dal ricevimento delle proposte.
   9. Le province, tenuto conto degli  atti  ricevuti  ai  sensi  dal
comma  7, deliberano il proprio parere in merito alla proposta di pi-
ano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e  lo
trasmettono alla giunta regionale unitamente agli atti stessi.
   10. La giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito
il parere della commissione regionale tecnico amministrativa, elabora
la  proposta definitiva del piano generale di bonifica e la trasmette
al consiglio per l'approvazione.
   11. Le deliberazioni del consiglio regionale  di  approvazione  di
piani   generali  sono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   12. I piani generali di  bonifica  possono  essere  aggiornati  ed
integrati con le modalita' di cui al presente articolo.