Art. 10. Procedura 1. I piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione del consiglio regionale. 2. Ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, elabora la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale delibera gli indirizzi per l'elaborazione delle proposte da parte dei consorzi, specificando, in particolare, i criteri per la determinazione delle opere di competenza pubblica e per quelle di competenza privata, nell'ambito della tipologia di cui all'art. 9. 4. La proposta elaborata dai consorzi e' trasmessa ai comuni, alle comunita' montane e alle province interessati per territorio. 5. I comuni, entro dieci giorni dal ricevimento, provvedono al deposito nelle rispettive segreterie della proposta per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Del deposito e' dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio nonche' tramite pubblici manifesti. 6. Della proposta di piano e del suo invio ai comuni per il successivo deposito e' data altresi' comunicazione a cura di ciascun consorzio proponente, tramite avviso da pubblicare nal Bollettino ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 7. I comuni e le comunita' montane verificano la compatibilita' della proposta rispettivamente con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico e trasmettono alla provincia le proprie osservazioni in merito. I comuni trasmettono altresi' le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 5. 8. La trasmissione e' effettuata dai comuni entro i cinque giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 5 e dalle comunita' montane entro quaranta giorni dal ricevimento delle proposte. 9. Le province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi dal comma 7, deliberano il proprio parere in merito alla proposta di pi- ano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla giunta regionale unitamente agli atti stessi. 10. La giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della commissione regionale tecnico amministrativa, elabora la proposta definitiva del piano generale di bonifica e la trasmette al consiglio per l'approvazione. 11. Le deliberazioni del consiglio regionale di approvazione di piani generali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 12. I piani generali di bonifica possono essere aggiornati ed integrati con le modalita' di cui al presente articolo.