Art. 12.
                        Consorzi di bonifica
 
   1. I consorzi di bonifica  sono  persone  giuridiche  pubbliche  e
concorrono,  con  la  Regione  e  gli enti locali, alla realizzazione
delle finalita' di cui all'art. 1.
   2. A tal fine i consorzi:
     a) formulano le proposte del piano generale di bonifica  nonche'
dal programma regionale di cui all'art. 33;
     b)   provvedono  alla  progettazione  e,  su  concessione  della
provicia all'esecuzione delle opere  pubbliche  di  bonifica  nonche'
alla loro gestione, ai sensi dell'art. 44;
     c) provvedono alla progettazione e all'esecuzione delle opere di
bonifica   di   competenza   privata  per  incarico  dei  proprietari
interessati ovvero,  nei  casi  di  cui  all'art.  42,  comma  3,  in
sostituzione dei medesimi;
     d)  esercitano le funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di
scolo, ai sensi dell'art. 59;
     e) provvedono allo svolgimento delle funzioni relative ai canali
demaniali d'irrigazione, ai sensi dell'art. 58;
     f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi  attribuite  dalla
presente legge.
   3.  I  consorzi  di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la
difesa del suolo, la tutela  e  l'uso  delle  risorse  idriche  e  la
salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.