Art. 12. Consorzi di bonifica 1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e concorrono, con la Regione e gli enti locali, alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1. 2. A tal fine i consorzi: a) formulano le proposte del piano generale di bonifica nonche' dal programma regionale di cui all'art. 33; b) provvedono alla progettazione e, su concessione della provicia all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica nonche' alla loro gestione, ai sensi dell'art. 44; c) provvedono alla progettazione e all'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata per incarico dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 42, comma 3, in sostituzione dei medesimi; d) esercitano le funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo, ai sensi dell'art. 59; e) provvedono allo svolgimento delle funzioni relative ai canali demaniali d'irrigazione, ai sensi dell'art. 58; f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge. 3. I consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.