Art. 13. Funzioni delle comunita' montane 1. Le comunita' montane partecipano, unitamente ai comuni, alle procedure di pianificazione e programmazione previste dalla presente legge, in conformita' con quanto previsto dalla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino delle comunita' montane". 2. Le comunita' montane esercitano altresi', ai sensi dell'art. 53, le funzioni dei consorzi di bonifica qualora questi ultimi non siano costituiti.