Art. 13.
                  Funzioni delle comunita' montane
 
   1.  Le  comunita'  montane partecipano, unitamente ai comuni, alle
procedure di pianificazione e programmazione previste dalla  presente
legge,  in  conformita'  con quanto previsto dalla legge regionale 18
agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino delle comunita' montane".
   2. Le comunita' montane esercitano altresi',  ai  sensi  dell'art.
53,  le  funzioni  dei consorzi di bonifica qualora questi ultimi non
siano costituiti.