Art. 15. Partecipazione al consorzio 1. Il consorzio e' costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attivita' di bonifica gia' realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all'art. 33. 2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprieta' immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza e' data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale", art. 58. 3. La partecipazione al consorzio e' obbligatoria. La qualifica di consorziato s'intende acquisita con l'iscrizione delle proprieta' immobiliari nel perimetro di contribuenza. 4. In prima applicazione della presente legge, contestualmente all'approvazione dello statuto consortile, e' stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo e' determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio e puo' essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo. 5. I consorziati: a) eleggono gli organi consortili, in conformita' con la presente legge e con lo statuto del consorzio; b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile; c) esercitano tutte le altre attivita' e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio. 6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziche' dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. 7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.