Art. 15.
                     Partecipazione al consorzio
 
   1. Il consorzio e' costituito tra  i  proprietari  degli  immobili
agricoli   ed   extra-agricoli   situati   nell'ambito  del  relativo
comprensorio di bonifica, che ricevono o  possono  ricevere  benefici
dall'attivita'  di bonifica gia' realizzata ovvero da attuare secondo
i piani generali di  bonifica  ed  i  programmi  pluriennali  di  cui
all'art. 33.
   2.  Nell'ambito  del comprensorio viene delimitato il perimetro di
contribuenza, che individua le proprieta' immobiliari che  presentano
i  requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza e' data
notizia al pubblico con il mezzo  della  trascrizione  ai  sensi  dal
regio  decreto  13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica
integrale", art. 58.
   3. La partecipazione al consorzio e' obbligatoria. La qualifica di
consorziato s'intende acquisita  con  l'iscrizione  delle  proprieta'
immobiliari nel perimetro di contribuenza.
   4.  In  prima  applicazione  della presente legge, contestualmente
all'approvazione dello statuto consortile, e' stabilito il  perimetro
di  contribuenza  provvisorio. Il perimetro definitivo e' determinato
dopo l'approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio e
puo' essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni
del piano medesimo.
   5. I consorziati:
     a)  eleggono  gli  organi  consortili,  in  conformita'  con  la
presente legge e con lo statuto del consorzio;
     b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
     c) esercitano tutte le  altre  attivita'  e  funzioni  stabilite
dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.
   6.  Le  attribuzioni di cui al comma 5, anziche' dal proprietario,
sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o  dal  titolare  di
diritti  reali  di  godimento,  qualora  gli stessi siano tenuti, per
legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
   7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti
di cui al comma  6  al  fine  della  loro  iscrizione  nei  ruoli  di
contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.