Art. 16.
                        Contributo consortile
 
   1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun
consorziato  per  le  spese  di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4,
comma 1,  lett.  b),  nonche'  per  le  spese  di  funzionamento  dal
consorzio.
   2.  L'ammontare  del  contributo consortile e' determinato, con la
deliberazione annuale di riparto della contribuenza,  in  proporzione
ai benefici derivanti a ciascun immobile.
   3.  A  tal  fine il consorzio elabora un piano di classifica degli
immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di  bonifica,
stabilisce   i  parametri  per  la  quantificazione  dei  medesimi  e
determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
   4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili
ed e' esigibile ai sensi del regio decreto n. 215/1933, art. 21.