Art. 16. Contributo consortile 1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, comma 1, lett. b), nonche' per le spese di funzionamento dal consorzio. 2. L'ammontare del contributo consortile e' determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile. 3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. 4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed e' esigibile ai sensi del regio decreto n. 215/1933, art. 21.