Art. 17. Diritto di voto 1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. 2. per le proprieta' in comunione, il diritto di voto e' esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote. 3. L'individuazione e' effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria dal consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. 4. Se la dichiarazione non e' stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto e' esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprieta' indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprieta'. 5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto e' esercitato dai rispettivi rappresentanti. 6. Ai fini dell'esercizio del voto, e' ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non puo' essere titolare di piu' di due deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi. 7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge. 8. L'elezione dei delegati e' effettuata a scrutinio segreto. 9. Avverso i risultati delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso alla provincia con le modalita' di cui all'art. 31.