Art. 17.
                           Diritto di voto
 
   1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
   2.  per  le  proprieta'  in  comunione,  il  diritto  di  voto  e'
esercitato  dal  cointestatario  individuato  dalla maggioranza degli
intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.
   3. L'individuazione e' effettuata  con  dichiarazione  autenticata
nei  modi  di  legge e trasmessa alla segreteria dal consorzio almeno
dieci giorni prima della data delle elezioni.
   4. Se  la  dichiarazione  non  e'  stata  depositata  nel  termine
previsto,  il  diritto  di  voto  e'  esercitato  dal  cointestatario
titolare della quota che rappresenta la maggioranza della  proprieta'
indivisa   ovvero,   in   mancanza,   dal  primo  intestatario  della
proprieta'.
   5. Per le persone giuridiche, per i minori  e  gli  interdetti  il
diritto di voto e' esercitato dai rispettivi rappresentanti.
   6.  Ai fini dell'esercizio del voto, e' ammessa la delega a favore
di  un  altro  iscritto  nella  medesima  sezione  elettorale.   Ogni
consorziato  non  puo'  essere  titolare  di  piu'  di due deleghe. I
coltivatori diretti possono conferire la  delega  anche  a  familiari
conviventi.
   7.  Le  deleghe  sono  conferite  con  atto scritto e la firma del
delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.
   8. L'elezione dei delegati e' effettuata a scrutinio segreto.
   9. Avverso i risultati  delle  operazioni  elettorali  e'  ammesso
ricorso alla provincia con le modalita' di cui all'art. 31.