Art. 2. Attivita' di bonifica 1. Costituisce attivita' di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanita' idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonche' ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica gia' realizzate. 2. Costituiscono inoltre attivita' di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi volri ad assicurare la stabilita' dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili. 3. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 costituiscono attivita' di bonifica in quanto previsti nei piani generali di bonifica di cui all'art. 8.