Art. 2.
                        Attivita' di bonifica
 
   1. Costituisce attivita'  di  bonifica,  ai  fini  della  presente
legge,  il  complesso  degli  interventi finalizzati ad assicurare lo
scolo  delle  acque,  la  sanita'  idraulica  del  territorio  e   la
regimazione  dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare
le risorse idriche per usi agricoli in connessione  con  i  piani  di
utilizzazione  idropotabile  ed  industriale,  nonche'  ad  adeguare,
completare e mantenere le opere di bonifica gia' realizzate.
   2. Costituiscono inoltre attivita'  di  bonifica,  se  finalizzati
alla  medesima,  gli interventi volri ad assicurare la stabilita' dei
terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili.
   3. Gli interventi di cui al comma 1 e  al  comma  2  costituiscono
attivita'  di  bonifica  in  quanto  previsti  nei  piani generali di
bonifica di cui all'art. 8.