Art. 20.
                       Consiglio dei delegati
 
   1. Il consiglio dei delegati e' composto da un  numero  di  membri
stabilito  dallo  statuto  dal consorzio, dei quali tre quarti eletti
dai consorziati e un quarto nominati dalla provincia  competente  tra
gli   amministratori   dei   comuni   rientranti  anche  parzialmente
nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.
   2. La nomina e' deliberata dalla  provincia  su  designazione  dei
comuni, tenuto conto della prevalente localizzazione degli interventi
di bonifica gia' realizzati o da realizzare e assicurando comunque la
rappresentanza  dei  comuni situati nell'ambito delle eventuali altre
province interessate per territorio.
   3. Per i comprensori che ricadono anche  parzialmente  nell'ambito
di  comunita'  montane,  la provincia nomina almeno un rappresentante
per ciascuna comunita' montana interessata, designato dalla  medesima
tra i propri amministratori.
   4.  La  nomina  e'  deliberata e comunicata al consiglio nei dieci
giorni successivi alla chiusura  delle  operazioni  per  le  elezioni
consortili.  A  tal fine il consorzio comunica alla provincia la data
delle elezioni almeno novanta giorni prima.
   5. Il consiglio dei delegati funziona utilmente con i soli  membri
eletti,  salva  la  successiva integrazione a seguito della nomina da
parte della provincia.
   6. Fino a tale integrazione, le maggioranze per la validita' delle
sedute del consiglio e per l'adozione delle  sue  deliberazioni  sono
calcolate facendo riferimento al numero dei membri eletti.