Art. 20. Consiglio dei delegati 1. Il consiglio dei delegati e' composto da un numero di membri stabilito dallo statuto dal consorzio, dei quali tre quarti eletti dai consorziati e un quarto nominati dalla provincia competente tra gli amministratori dei comuni rientranti anche parzialmente nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica. 2. La nomina e' deliberata dalla provincia su designazione dei comuni, tenuto conto della prevalente localizzazione degli interventi di bonifica gia' realizzati o da realizzare e assicurando comunque la rappresentanza dei comuni situati nell'ambito delle eventuali altre province interessate per territorio. 3. Per i comprensori che ricadono anche parzialmente nell'ambito di comunita' montane, la provincia nomina almeno un rappresentante per ciascuna comunita' montana interessata, designato dalla medesima tra i propri amministratori. 4. La nomina e' deliberata e comunicata al consiglio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il consorzio comunica alla provincia la data delle elezioni almeno novanta giorni prima. 5. Il consiglio dei delegati funziona utilmente con i soli membri eletti, salva la successiva integrazione a seguito della nomina da parte della provincia. 6. Fino a tale integrazione, le maggioranze per la validita' delle sedute del consiglio e per l'adozione delle sue deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri eletti.