Art. 21. Elezione dei delegati 1. I consorziati che godono dei diritti civili eleggono i componenti dal consiglio dei delegati al loro interno. 2. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in sezioni elettorali di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. Lo statuto del consorzio puo' prevedere sezioni riservate ai proprietari di immobili iscritti nel catasto urbano, anche differenziate in rapporto alla tipologia delle proprieta'. 3. La suddivisione e' effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Qualora siano istituite sezioni rurali e urbane, la parita' del carico contributivo deve sussistere tra le sezioni della medesima categoria. 4. Ad ogni sezione elettorale competono sei delegati. 5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione. 6. Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione. 7. Lo statuto dal consorzio puo' prevedere la presentazione, in alternativa o in concorrenza con le liste, di singole candidature. Restano ferme anche per queste ultime le condizioni di cui al comma 6. 8. Lo statuto determina le modalita' di elezione nei casi in cui non siano presentate liste ovvero sia presentata una sola lista.