Art. 21.
                        Elezione dei delegati
 
   1.  I  consorziati  che  godono  dei  diritti  civili  eleggono  i
componenti dal consiglio dei delegati al loro interno.
   2. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi  in  sezioni
elettorali di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. Lo
statuto del consorzio puo' prevedere sezioni riservate ai proprietari
di  immobili  iscritti  nel  catasto  urbano,  anche differenziate in
rapporto alla tipologia delle proprieta'.
   3. La suddivisione e' effettuata  in  modo  che  ciascuna  sezione
rappresenti  un  uguale  carico contributivo. Qualora siano istituite
sezioni rurali e urbane, la  parita'  del  carico  contributivo  deve
sussistere tra le sezioni della medesima categoria.
   4. Ad ogni sezione elettorale competono sei delegati.
   5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e
contemporaneamente  sezione  per  sezione,  su presentazione di liste
concorrenti di candidati compresi  tra  gli  iscritti  negli  elenchi
degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
   6.  Le  liste dei candidati debbono essere presentate da un numero
di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non  inferiore  al  2
per cento degli aventi diritto al voto nella sezione.
   7.  Lo  statuto  dal consorzio puo' prevedere la presentazione, in
alternativa o in concorrenza con le liste,  di  singole  candidature.
Restano  ferme  anche per queste ultime le condizioni di cui al comma
6.
   8. Lo statuto determina le modalita' di elezione nei casi  in  cui
non siano presentate liste ovvero sia presentata una sola lista.