Art. 22.
                   Durata in carica del consiglio
 
   1.  Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi
membri sono rieleggibili.
   2. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica
sono sostituiti dal primo appartenente alla medesima lista non eletto
ovvero, nel caso di cui all'art. 21, comma 7, dal primo dei candidati
non eletti.
   3. I delegati nominati  dalla  provincia  decadono  dal  consiglio
anche  qualora  cessino  dalla  carica di amministratori dei comuni o
delle comunita' montane. Alla sostituzione provvede la provincia,  su
designazione dell'ente interessato.
   4.  Qualora  non  sia  possibile  procedere  alla sostituzione dei
delegati eletti che cessino dalla carica, il  consiglio  continua  ad
esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.
   5.  Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai
due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero consiglio  dec-
ade ed e rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.
   6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati
decaduti,  e  nel  caso  di  cui  al  comma  4, le maggioranze per la
validita' delle sedute e  per  l'adozione  delle  deliberazioni  sono
calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.