Art. 22. Durata in carica del consiglio 1. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. 2. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo appartenente alla medesima lista non eletto ovvero, nel caso di cui all'art. 21, comma 7, dal primo dei candidati non eletti. 3. I delegati nominati dalla provincia decadono dal consiglio anche qualora cessino dalla carica di amministratori dei comuni o delle comunita' montane. Alla sostituzione provvede la provincia, su designazione dell'ente interessato. 4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica. 5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero consiglio dec- ade ed e rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili. 6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze per la validita' delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.