Art. 24.
                     Deputazione amministrativa
 
   1.  La  deputazione  amministrativa  e' l'organo che provvede alla
gestione amministrativa del consorzio, esercitando le funzioni a  tal
fine attribuitele dallo statuto.
   2.  La  deputazione  e'  composta dal presidente e da un numero di
membri stabilito nello statuto, nominati dal consiglio dei delegati.
   3. I tre quarti dei membri della deputazione sono nominati  tra  i
delegati  eletti  dai  consorziati, un quarto tra i delegati nominati
dalla provincia.
   4. La deputazione resta in carica quanto  il  consiglio  che  l'ha
nominata.
   5.  La deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora
decada la maggioranza dei suoi componenti.
   6. Nel caso di  cui  all'art.  20,  comma  5,  la  deputazione  e'
composta  dai soli membri nominati all'interno dei delegati eletti ed
e' integrata successivamente, dopo la nomina dei  delegati  da  parte
della provincia.
   7.  Fino  a  tale  integrazione,  per  la validita' delle sedute e
l'approvazione  delle  deliberazioni  si  applica   la   disposizione
dell'art. 20, comma 6.
   8.   Lo   statuto   consortile  stabilisce  le  modalita'  per  la
sostituzione dei componenti la deputazione che cessino dalla carica.