Art. 24. Deputazione amministrativa 1. La deputazione amministrativa e' l'organo che provvede alla gestione amministrativa del consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto. 2. La deputazione e' composta dal presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal consiglio dei delegati. 3. I tre quarti dei membri della deputazione sono nominati tra i delegati eletti dai consorziati, un quarto tra i delegati nominati dalla provincia. 4. La deputazione resta in carica quanto il consiglio che l'ha nominata. 5. La deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti. 6. Nel caso di cui all'art. 20, comma 5, la deputazione e' composta dai soli membri nominati all'interno dei delegati eletti ed e' integrata successivamente, dopo la nomina dei delegati da parte della provincia. 7. Fino a tale integrazione, per la validita' delle sedute e l'approvazione delle deliberazioni si applica la disposizione dell'art. 20, comma 6. 8. Lo statuto consortile stabilisce le modalita' per la sostituzione dei componenti la deputazione che cessino dalla carica.