Art. 26.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
   1.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e due supplenti, di cui  uno  effettivo  ed  uno  supplente
nominati  dalla  provincia  fra  gli iscritti nel ruolo ufficiale dei
revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal consiglio  dei
delegati  e  scelti  tra  soggetti  esperti  in  materia  contabile e
amministrativa.
   2. Il collegio dei revisori dei conti resta in  carica  quanto  il
consiglio dei delegati.
   3.  Al  membro  effettivo  nominato dalla provincia e' affidata la
presidenza del collegio.
   4. Il collegio dei revisori dei conti:
     a) esamina il bilancio e il conto consuntivo,  predisponendo  le
relative relazioni illustrative;
     b) vigila sulla regolare tenuta della contabilita' dal consorzio
e  ne  riferisce  periodicamente  agli  organi consortili, secondo le
modalita' stabilite nello statuto;
     c) verifica,  con  le  modalita'  stabilite  nello  statuto,  la
legittimita' degli atti non sottoposti a controllo ai sensi dell'art.
29,   presentando   eventuali  rilievi  e  osservazioni  agli  organi
consortili;
     d) presenta annualmente alla provincia  delegata  una  relazione
sulla  gestione  finanziaria  del  consorzio  nonche'  sui  risultati
dell'attivita' di cui alla lett. c);
     e) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.