Art. 26. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla provincia fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa. 2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il consiglio dei delegati. 3. Al membro effettivo nominato dalla provincia e' affidata la presidenza del collegio. 4. Il collegio dei revisori dei conti: a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative; b) vigila sulla regolare tenuta della contabilita' dal consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalita' stabilite nello statuto; c) verifica, con le modalita' stabilite nello statuto, la legittimita' degli atti non sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 29, presentando eventuali rilievi e osservazioni agli organi consortili; d) presenta annualmente alla provincia delegata una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonche' sui risultati dell'attivita' di cui alla lett. c); e) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.