Art. 27.
                               Statuto
 
   1. Il consorzio di bonifica e' retto da uno statuto che  detta  le
disposizioni   per  il  suo  funzionamento,  in  conformita'  con  le
previsioni della presente legge.
   2. In particolare lo statuto stabilisce:
     a) il numero dei componenti  il  consiglio  dei  delegati  e  la
deputazione amministrativa;
     b)  le  competenze degli organi del consorzio e le modalita' del
relativo esercizio;
     c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili.
   3.  Lo  statuto  e'  deliberato  dal  consiglio  dei  delegati   a
maggioranza assoluta dei relativi componenti.
   4.  Lo  statuto  deliberato e' trasmesso alla provincia competente
che, nei trenta giorni successivi al ricevimento,  lo  invia  con  il
proprio parere alla giunta regionale.
   5.  Lo  statuto  e'  approvato dal consiglio regionale su proposta
della giunta. Il testo deliberato dal  consiglio  dei  delegati  puo'
essere  modificato,  in sede di approvazione, tenuto conto dal parere
espresso dalla provincia e comunque per assicurarne la  funzionalita'
e l'omogeneita' in rapporto agli altri statuti consortili.
   6.  Lo  statuto  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   7.  Lo  statuto  puo' essere modificato con le modalita' di cui al
presente articolo.