Art. 27. Statuto 1. Il consorzio di bonifica e' retto da uno statuto che detta le disposizioni per il suo funzionamento, in conformita' con le previsioni della presente legge. 2. In particolare lo statuto stabilisce: a) il numero dei componenti il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa; b) le competenze degli organi del consorzio e le modalita' del relativo esercizio; c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili. 3. Lo statuto e' deliberato dal consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti. 4. Lo statuto deliberato e' trasmesso alla provincia competente che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, lo invia con il proprio parere alla giunta regionale. 5. Lo statuto e' approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Il testo deliberato dal consiglio dei delegati puo' essere modificato, in sede di approvazione, tenuto conto dal parere espresso dalla provincia e comunque per assicurarne la funzionalita' e l'omogeneita' in rapporto agli altri statuti consortili. 6. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Lo statuto puo' essere modificato con le modalita' di cui al presente articolo.