Art. 29.
                        Controllo sugli atti
 
   1.  Sono  sottoposti  al controllo preventivo di legittimita' e di
merito i regolamenti, le deliberazioni di approvazione del  perimetro
di contribuenza ed i piani di classifica degli immobili.
   2.  Sono  sottoposti  al  controllo  preventivo  di legittimita' i
bilanci, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi, gli  atti  di
riparto  della  contribuenza,  nonche' le concessioni, le licenze e i
permessi di cui all'art. 44, comma 2, lett. c).
   3. Le deliberazioni sottoposte  al  controllo  sono  inviate  alla
provincia  entro  quindici  giorni  dalla  loro  adozione,  a pena di
decadenza. Il bilancio e il conto consuntivo sono inviati  unitamente
alla relazione illustrativa del collegio dei revisori dei conti.
   4.  La  provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti,
delibera  di  non  aver  riscontrato  vizi  ovvero  li  annulla   con
provvedimento motivato. Trascorso tale termine senza che la provincia
abbia  deliberato, gli atti s'intendono controllati senza rilievi. Il
termine  puo'  essere  interrotto  una  sola  volta  per   richiedere
chiarimenti  o  elementi  integrativi  e  ricomincia  a decorrere dal
ricevimento dei medesimi.
   5. Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi dalla data
in cui la provincia delibera di non aver riscontrato vizi ovvero,  in
mancanza  di una deliberazione di annullamento, dal giorno successivo
alla scadenza del termine di trenta giorni.
   6. La provincia esercita altresi' i  poteri  sostitutivi  per  gli
atti  dei consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro
un termine, ai sensi  della  legislazione  vigente  e  dello  statuto
consortile.
   7.  A  tal fine, trascorso il termine senza che il consorzio abbia
adottato gli atti, la provincia, d'ufficio o  su  segnalazione  degli
interessati,   delibera  l'avvio  della  procedura  di  sostituzione,
invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore  a
trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima.
   8.  Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro
il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la
provincia nomina un commissario per il compimento dello stesso.