Art. 29. Controllo sugli atti 1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' e di merito i regolamenti, le deliberazioni di approvazione del perimetro di contribuenza ed i piani di classifica degli immobili. 2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' i bilanci, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi, gli atti di riparto della contribuenza, nonche' le concessioni, le licenze e i permessi di cui all'art. 44, comma 2, lett. c). 3. Le deliberazioni sottoposte al controllo sono inviate alla provincia entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Il bilancio e il conto consuntivo sono inviati unitamente alla relazione illustrativa del collegio dei revisori dei conti. 4. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, delibera di non aver riscontrato vizi ovvero li annulla con provvedimento motivato. Trascorso tale termine senza che la provincia abbia deliberato, gli atti s'intendono controllati senza rilievi. Il termine puo' essere interrotto una sola volta per richiedere chiarimenti o elementi integrativi e ricomincia a decorrere dal ricevimento dei medesimi. 5. Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi dalla data in cui la provincia delibera di non aver riscontrato vizi ovvero, in mancanza di una deliberazione di annullamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni. 6. La provincia esercita altresi' i poteri sostitutivi per gli atti dei consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile. 7. A tal fine, trascorso il termine senza che il consorzio abbia adottato gli atti, la provincia, d'ufficio o su segnalazione degli interessati, delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima. 8. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la provincia nomina un commissario per il compimento dello stesso.