Art. 31.
             Ricorsi avverso le deliberazioni consortili
 
   1.  Contro  le deliberazioni dei consorzi non soggette a controllo
e' ammesso ricorso alla provincia.
   2. Il ricorso puo' essere presentato da qualsiasi consorziato  nei
trenta  giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione dell'atto ed e'
motivato con riferimento  al  contrasto  dell'atto  medesimo  con  la
normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.
   3.  La provincia decide in ordine al ricorso entro sessanta giorni
dal ricevimento dal  medesimo,  annullando  l'atto  o  rigettando  il
ricorso  con deliberazione motivata. Trascorso tale termine senza che
la provicia si sia pronunciata, il ricorso s'intende respinto.