Art. 31. Ricorsi avverso le deliberazioni consortili 1. Contro le deliberazioni dei consorzi non soggette a controllo e' ammesso ricorso alla provincia. 2. Il ricorso puo' essere presentato da qualsiasi consorziato nei trenta giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione dell'atto ed e' motivato con riferimento al contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie. 3. La provincia decide in ordine al ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento dal medesimo, annullando l'atto o rigettando il ricorso con deliberazione motivata. Trascorso tale termine senza che la provicia si sia pronunciata, il ricorso s'intende respinto.