Art. 32. Consorzi di secondo grado 1. Per la realizzazione e la gestione coordinata di opere di bonifica e di servizi che interessino piu' consorzi possono essere costituiti consorzi di secondo grado. 2. I consorzi di secondo grado sono persone giuridiche pubbliche. 3. Le finalita' dei consorzi di secondo grado, i loro compiti, la composizione degli organi ammmistrativi e le norme di funzionamento sono definiti dai rispettivi statuti. Gli statuti sono predisposti e adottati dai consorzi di bonifica interessati, d'intesa tra loro, e approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta. 4. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. Ai consorzi di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla presente legge per i consorzi di bonifica.