Art. 32.
                      Consorzi di secondo grado
 
   1. Per la realizzazione e  la  gestione  coordinata  di  opere  di
bonifica  e  di  servizi che interessino piu' consorzi possono essere
costituiti consorzi di secondo grado.
   2. I consorzi di secondo grado sono persone giuridiche pubbliche.
   3. Le finalita' dei consorzi di secondo grado, i loro compiti,  la
composizione  degli  organi ammmistrativi e le norme di funzionamento
sono definiti dai rispettivi statuti. Gli statuti sono predisposti  e
adottati  dai  consorzi di bonifica interessati, d'intesa tra loro, e
approvati con deliberazione  del  consiglio  regionale,  su  proposta
della giunta.
   4.  Lo  statuto  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   5.  Ai  consorzi  di  secondo  grado  si  applicano,   in   quanto
compatibili,  le norme dettate dalla presente legge per i consorzi di
bonifica.