Art. 33. Programma regionale della bonifica 1. Gli interventi previsti nei piani generali di bonifica sono realizzati sulla base del programma regionale della bonifica approvato dal consiglio regionale. 2. Il programma dispone per un triennio ed e' aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione. 3. Il programma, avendo come riferimento le disponibilita' finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio: a) le nuove opere di bonifica di competenza pubblica, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 4, nonche' l'eventuale percentuale a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui al comma 2 del medesimo articolo; b) gli interventi di manutenzione delle opere di bonifica di competenza pubblica a carico della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1; c) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione. 4. Contestualmente all'approvazione del programma, il consiglio regionale ripartisce tra le province competenti i finanziamenti per l'attuazione degli interventi previsti per l'anno in corso. 5. La ripartizione del finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lett. a) e lett. b), e' effettuata sulla base della spesa prevista a carico della Regione. 6. L'ammontare del contributo regionale per le opere di competenza privata e' ripartito in proporzione alla spesa complessiva necessaria per la loro realizzazione, quale risulta dalle proposte presentate dalle province ai sensi dell'art. 34, comma 5 e approvate con il programma regionale di cui al presente articolo.