Art. 33.
                 Programma regionale della bonifica
 
   1. Gli interventi previsti nei piani  generali  di  bonifica  sono
realizzati   sulla   base  del  programma  regionale  della  bonifica
approvato dal consiglio regionale.
   2.  Il  programma  dispone  per  un  triennio  ed  e'   aggiornato
annualmente  in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale
della Regione.
   3.  Il  programma,  avendo  come  riferimento  le   disponibilita'
finanziarie  indicate  dal  bilancio  della  Regione,  individua  per
ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:
     a)  le  nuove  opere  di  bonifica   di   competenza   pubblica,
specificando  per  ciascuna  di  esse  la spesa presunta, l'eventuale
concorso degli enti locali ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  nonche'
l'eventuale   percentuale   a   carico  dei  proprietari  immobiliari
interessati di cui al comma 2 del medesimo articolo;
     b) gli interventi di manutenzione delle  opere  di  bonifica  di
competenza  pubblica  a  carico  della  Regione ai sensi dell'art. 3,
comma 1;
     c)  le  nuove  opere  di  bonifica  di  competenza   privata   e
l'ammontare  complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso
per la loro realizzazione.
   4. Contestualmente all'approvazione del  programma,  il  consiglio
regionale  ripartisce  tra le province competenti i finanziamenti per
l'attuazione degli interventi previsti per l'anno in corso.
   5. La ripartizione del finanziamento per gli interventi di cui  al
comma  3,  lett.  a) e lett. b), e' effettuata sulla base della spesa
prevista a carico della Regione.
   6. L'ammontare del contributo regionale per le opere di competenza
privata e' ripartito in proporzione alla spesa complessiva necessaria
per la loro realizzazione, quale risulta  dalle  proposte  presentate
dalle  province  ai  sensi  dell'art.  34, comma 5 e approvate con il
programma regionale di cui al presente articolo.