Art. 35. Finanziamento degli interventi di competenza pubblica 1. Il consiglio regionale approva il programma per le nuove opere di bonifica di competenza pubblica e la conseguente ripartizione delle risorse finaziarie, valutando la loro priorita' in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio e al complesso degli interventi di bonifica da realizzare su tutto il territorio regionale. 2. A tal fine il consiglio regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica nonche' degli eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei piani e specificatamente motivati nelle proposte di cui all'art. 34, comma 5. 3. Per l'approvazione e il finanziamento degli interventi di manutenzione di cui all'art. 33, comma 3, lett. b), il consiglio regionale valuta anche i tempi necessari per la realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali, cui gli interventi si riferiscono. 4. I tempi di realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali sono determinati sulla base delle previsioni dei piani generali di bonifica ed eventualmente aggiornati nelle proposte di cui all'art. 34, comma 5.