Art. 35.
                   Finanziamento degli interventi
                       di competenza pubblica
 
   1. Il consiglio regionale approva il programma per le nuove  opere
di  bonifica  di  competenza  pubblica  e la conseguente ripartizione
delle risorse finaziarie, valutando la  loro  priorita'  in  rapporto
alle  altre  opere  pubbliche  previste per ciascun comprensorio e al
complesso degli interventi di bonifica  da  realizzare  su  tutto  il
territorio regionale.
   2.  A  tal  fine il consiglio regionale tiene conto degli elementi
desumibili dai piani generali di  bonifica  nonche'  degli  eventuali
ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei
piani  e specificatamente motivati nelle proposte di cui all'art. 34,
comma 5.
   3. Per l'approvazione  e  il  finanziamento  degli  interventi  di
manutenzione  di  cui  all'art.  33,  comma 3, lett. b), il consiglio
regionale valuta anche i tempi necessari per la  realizzazione  delle
opere   o  dei  singoli  lotti  funzionali,  cui  gli  interventi  si
riferiscono.
   4. I tempi di  realizzazione  delle  opere  o  dei  singoli  lotti
funzionali  sono  determinati  sulla  base delle previsioni dei piani
generali di bonifica ed eventualmente aggiornati  nelle  proposte  di
cui all'art. 34, comma 5.