Art. 36. Contributi regionali per gli interventi di competenza privata 1. Per la realizzazione dalle opere di bonifica di competenza privata possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, nei territori classificati montani e nelle zone classificate depresse o svantaggiate ai sensi della legislazione vigente o dall'ordinamento comunitario, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 3. La concessione di contributi e la determinazione del relativo ammontare sono deliberate dalla provincia competente sulla base dell'ammontare complessivo del finanziamento assegnato dalla Regione ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. c). 4. A tal fine la provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma pluriennale nel Bollettino ufficiale della Regione, delibera i criteri per la concessione di contributi nonche' per la determinazione del relativo ammontare e detta il termine per la presentazione delle richieste e dei progetti delle opere da parte dei proprietari immobiliari interessati.