Art. 36.
               Contributi regionali per gli interventi
                        di competenza privata
 
   1.  Per  la  realizzazione  dalle  opere di bonifica di competenza
privata possono essere concessi contributi in conto capitale fino  al
35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
   2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, nei territori
classificati   montani   e   nelle   zone   classificate  depresse  o
svantaggiate ai sensi della legislazione vigente  o  dall'ordinamento
comunitario,  possono essere concessi contributi fino al 70 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile.
  3. La concessione di contributi e la  determinazione  del  relativo
ammontare  sono  deliberate  dalla  provincia  competente  sulla base
dell'ammontare complessivo del finanziamento assegnato dalla  Regione
ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. c).
   4.   A   tal   fine   la  provincia,  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del  programma  pluriennale  nel  Bollettino  ufficiale
della  Regione,  delibera  i criteri per la concessione di contributi
nonche' per la determinazione  del  relativo  ammontare  e  detta  il
termine  per  la  presentazione  delle richieste e dei progetti delle
opere da parte dei proprietari immobiliari interessati.