Art. 37. Rendicontazione 1. Le province provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti regionali di cui alla presente legge in conformita' alle disposizioni della legge regionale 13 dicembre 1993 n. 92 "Finanziamenti regionali per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione agli Enti locali. Classificazione nei bilanci e rendicontazione nelle spese".