Art. 37.
                           Rendicontazione
 
   1. Le province provvedono alla rendicontazione  dei  finanziamenti
regionali di cui alla presente legge in conformita' alle disposizioni
della legge regionale 13 dicembre 1993 n. 92 "Finanziamenti regionali
per  l'esercizio  di  funzioni  amministrative delegate dalla Regione
agli Enti locali. Classificazione nei bilanci e rendicontazione nelle
spese".