Art. 38. Interventi urgenti 1. La giunta regionale puo' autorizzare le province competenti ad attuare interventi non previsti nel programma regionale per l'anno in corso, anche se non compresi nei piani generali di bonifica, qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalita' delle opere di bonifica, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. 2. L'autorizzazione e' rilasciata su motivata richiesta delle province. 3. Per il finanziamento d'interventi urgenti e' istituito apposito fondo. 4. Le province provvedono all'attuazione degli interventi con le modalita' di cui all'art. 41.