Art. 38.
                         Interventi urgenti
 
   1. La giunta regionale puo' autorizzare le province competenti  ad
attuare interventi non previsti nel programma regionale per l'anno in
corso,  anche se non compresi nei piani generali di bonifica, qualora
siano  necessari,  in  conseguenza  di  eventi   imprevedibili,   per
garantire la funzionalita' delle opere di bonifica, per evitare danni
alle medesime e in generale a persone e immobili.
   2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su  motivata richiesta delle
province.
   3. Per il finanziamento d'interventi urgenti e' istituito apposito
fondo.
   4. Le province provvedono all'attuazione degli interventi  con  le
modalita' di cui all'art. 41.