Art. 4. Obblighi di bonifica a carico dei proprietari 1. I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione dell'attivita' di bonifica anche fuori dei casi di cui all'art. 3, comma 2, provvedendo: a) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di bonifica di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalita' e alla funzionalita' delle opere di cui all'art. 3, nonche' alla loro manutenzione ed esercizio; b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica di cui all'art. 3 ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'art. 41, comma 6. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lett. b), sono a carico delle proprieta' immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate. 3. Per la realizzazione delle opere di competenza dei proprietari, la Regione puo' concedere contributi ai sensi del titolo V.