Art. 4.
            Obblighi di bonifica a carico dei proprietari
 
   1.  I  proprietari  degli  immobili  concorrono alla realizzazione
dell'attivita' di bonifica anche fuori dei casi di  cui  all'art.  3,
comma 2, provvedendo:
     a) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di bonifica
di   particolare   interesse  dei  singoli  immobili,  connesse  alle
finalita' e alla funzionalita' delle opere di cui all'art. 3, nonche'
alla loro manutenzione ed esercizio;
     b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica  di
cui  all'art. 3 ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo
compimento e la consegna accertati ai sensi dell'art. 41, comma 6.
   2. Gli obblighi di cui al comma 1, lett. b), sono a  carico  delle
proprieta'  immobiliari  in  rapporto  ai  benefici  che  le medesime
ricevono dalle opere di bonifica realizzate.
   3. Per la realizzazione delle opere di competenza dei proprietari,
la Regione puo' concedere contributi ai sensi del titolo V.