Art. 40.
                         Relazione triennale
 
   1.  La  giunta  regionale  presenta  al  consiglio  una  relazione
triennale concernente l'attuazione del programma di cui all'art. 33.
   2. La relazione e'  presentata  entro  il  31  dicembre  dell'anno
successivo  al  triennio  di  riferimento; contiene dati informativi,
contabili e statistici sull'esercizio delle  funzioni  di  competenza
delle   province,  nonche'  tutti  gli  altri  elementi  che  possano
consentire la migliore valutazione dei risultati raggiunti.