Art. 40. Relazione triennale 1. La giunta regionale presenta al consiglio una relazione triennale concernente l'attuazione del programma di cui all'art. 33. 2. La relazione e' presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento; contiene dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni di competenza delle province, nonche' tutti gli altri elementi che possano consentire la migliore valutazione dei risultati raggiunti.