Art. 41.
                      Realizzazione delle opere
                       di competenza pubblica
 
   1. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione  dei  progetti
esecutivi delle opere di bonifica di competenza pubblica comprese nel
programma  regionale  approvato  dal  consiglio e li trasmettono alla
provincia  competente  entro  i  termini  stabiliti  dalla  provincia
medesima.
   2.  Qualora  i consorzi non provvedano alla redazione dei progetti
esecutivi nei termini loro assegnati, la provincia competente, previa
diffida, dispone in ordine alla redazione dei medesimi in conformita'
con la normativa vigente.
   3.  La  provincia  approva  i   progetti   esecutivi   e   dispone
contestualmente  la  concessione  al  consorzio  per la realizzazione
delle opere; nell'atto di concessione sono stabiliti  i  termini  per
indire  l'eventuale  gara  d'appalto,  per  l'avvio  delle  procedure
espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento  dei
lavori   nonche'   i   tempi  e  le  modalita'  per  l'erogazione  di
finanziamenti pubblici.
   4. L'approvazione del progetti esecutivi da parte della  provincia
competente   equivale   a   dichiarazione   di   pubblica   utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle opere.
   5. Qualora il consorzio di bonifica non  provveda  in  conformita'
con  le  disposizioni della concessione, la provincia competente, con
atto motivato, revoca la concessione e provvede  all'affidamento  dei
lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.
   6.  Le  opere  si  intendono  compiute  e  consegnate al consorzio
concessionario, per la loro manutenzione ed  esercizio,  a  decorrere
dalla  data  di  approvazione  del  collaudo da parte della provincia
competente. Nei casi di cui al comma  5,  la  consegna  al  consorzio
risulta da apposito verbale.
   7.   Qualora  l'opera  sia  frazionata  in  lotti  funzionali,  la
disposizione di cui al comma 6 si applica con riferimento ai  singoli
lotti.