Art. 41. Realizzazione delle opere di competenza pubblica 1. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica di competenza pubblica comprese nel programma regionale approvato dal consiglio e li trasmettono alla provincia competente entro i termini stabiliti dalla provincia medesima. 2. Qualora i consorzi non provvedano alla redazione dei progetti esecutivi nei termini loro assegnati, la provincia competente, previa diffida, dispone in ordine alla redazione dei medesimi in conformita' con la normativa vigente. 3. La provincia approva i progetti esecutivi e dispone contestualmente la concessione al consorzio per la realizzazione delle opere; nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonche' i tempi e le modalita' per l'erogazione di finanziamenti pubblici. 4. L'approvazione del progetti esecutivi da parte della provincia competente equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere. 5. Qualora il consorzio di bonifica non provveda in conformita' con le disposizioni della concessione, la provincia competente, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche. 6. Le opere si intendono compiute e consegnate al consorzio concessionario, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di approvazione del collaudo da parte della provincia competente. Nei casi di cui al comma 5, la consegna al consorzio risulta da apposito verbale. 7. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 6 si applica con riferimento ai singoli lotti.