Art. 42.
            Esecuzione delle opere di competenza privata
 
   1.  Alla  progettazione  ed  esecuzione  delle opere di competenza
privata, previste nel programma regionale della bonifica,  provvedono
i  proprietari  degli immobili interessati, anche tramite affidamento
al consorzio di bonifica competente.
   2. La provincia delibcra il termine entro il quale i lavori devono
essere ultimati.
   3.  In  caso  d'inerzia  dei  proprietari,  la  provincia  dispone
l'intervento sostitutivo del consorzio a spese dei proprietari.