Art. 42. Esecuzione delle opere di competenza privata 1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, previste nel programma regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche tramite affidamento al consorzio di bonifica competente. 2. La provincia delibcra il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati. 3. In caso d'inerzia dei proprietari, la provincia dispone l'intervento sostitutivo del consorzio a spese dei proprietari.