Art. 43. Proprieta' pubblica delle opere 1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'art. 41 appartengono al demanio regionale. 2. Appartengono altresi' al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime. 3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni della proprieta' della Regione provvede il consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla giunta regionale. 4. Il consorzio trasmette altresi' alla giunta copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione velontaria, del contratto stipulato. 5. La provincia provvede alla trasmissione alla giunta medesima dell'atto di approvazione del collaudo delle opere. 6. In caso di revoca della concessione di cui all'art. 41, comma 5, agli adempimenti di cui al comma 3 e al comma 4 provvede la provincia.