Art. 43.
                   Proprieta' pubblica delle opere
 
   1.   Le  opere  di  bonifica  realizzate  ai  sensi  dell'art.  41
appartengono al demanio regionale.
   2. Appartengono altresi' al demanio le  aree  espropriate  per  la
realizzazione delle opere medesime.
   3.   Agli   adempimenti  di  legge  concernenti  le  iscrizioni  e
trascrizioni della proprieta' della Regione provvede il consorzio  di
bonifica concessionario, dandone avviso alla giunta regionale.
   4.  Il consorzio trasmette altresi' alla giunta copia dell'atto di
espropriazione ovvero, in caso di cessione velontaria, del  contratto
stipulato.
   5.  La  provincia  provvede alla trasmissione alla giunta medesima
dell'atto di approvazione del collaudo delle opere.
   6. In caso di revoca della concessione di cui all'art.  41,  comma
5,  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  3 e al comma 4 provvede la
provincia.