Art. 44. Gestione delle opere 1. I consorzi di bonifica provvedono, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data del loro compimento. 2. La gestione comprende la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono: a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione a carico dei proprietari immobiliari; b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"; c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui al regio decreto n. 368/1904, art. 134 ed art. 138.