Art. 44.
                        Gestione delle opere
 
   1. I consorzi di bonifica provvedono, nell'ambito del comprensorio
di loro competenza, alla gestione delle opere pubbliche  di  bonifica
realizzate, dalla data del loro compimento.
   2.  La  gestione  comprende  la  manutenzione,  l'esercizio  e  la
vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:
     a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti  per
le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla
relativa riscossione a carico dei proprietari immobiliari;
     b)  alla  vigilanza  sulle  opere  medesime  ai  sensi del regio
decreto 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del Testo
unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n.
333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";
     c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e  dei  permessi
di cui al regio decreto n. 368/1904, art. 134 ed art. 138.