Art. 45.
                   Concessioni, licenze e permessi
 
   1.  Le  concessioni,  le  licenze  ed  i  permessi di cui al regio
decreto n. 368/1904, art.  134  ed  art.  138,  sono  rilasciate  dai
consorzi  di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere
favorevole del competente ufficio del Genio civile relativamente alla
tutela delle acque pubbliche.
   2.   I   provvedimenti  sono  adottati  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza  che
il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende respinta.
   3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio del
Genio  civile,  il  termine  di  cui al comma 2 e' sospeso dalla data
della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.
   4. E' ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione
dei provvedimenti di revoca o sospensione  delle  concessioni,  delle
licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei
beneficiari  delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in
cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.
   5. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 4  sono  comunicati  alla
giunta regionale.
   6. La giunta delibera le direttive cui i consorzi devono attenersi
ai fini del rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi.
Le  direttive  sono  comunicate  anche  alle  province  ai  fini  del
controllo di legittimita' di cui all'art. 29.