Art. 45. Concessioni, licenze e permessi 1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui al regio decreto n. 368/1904, art. 134 ed art. 138, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio del Genio civile relativamente alla tutela delle acque pubbliche. 2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende respinta. 3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio del Genio civile, il termine di cui al comma 2 e' sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo. 4. E' ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica. 5. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 4 sono comunicati alla giunta regionale. 6. La giunta delibera le direttive cui i consorzi devono attenersi ai fini del rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi. Le direttive sono comunicate anche alle province ai fini del controllo di legittimita' di cui all'art. 29.