Art. 46. Violazioni amministrative 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dal regio decreto n. 368/1904, art. 132, art. 133, art. 134 e art. 136, provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di Polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di Guardia giurata. 2. A tal fine gli agenti giurati sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente. 3. La provincia competente provvede all'adozione delle ordinanze- ingiunzioni nonche' degli altri provvedimenti attinenti il procedimento sanzionatorio. 4. Copia dei verbali di accertamento e contestazione e' trasmessa, a cura dell'agente procedente, anche al consorzio di bonifica.