Art. 46.
                      Violazioni amministrative
 
   1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste
dal regio decreto n. 368/1904, art. 132, art. 133, art.  134  e  art.
136,  provvedono,  oltre  agli  agenti  e  agli  ufficiali di Polizia
giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai  quali
sia  stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la
qualifica di Guardia giurata.
   2. A tal fine  gli  agenti  giurati  sono  muniti  di  tessera  di
riconoscimento rilasciata dal consorzio competente.
   3.  La provincia competente provvede all'adozione delle ordinanze-
ingiunzioni  nonche'   degli   altri   provvedimenti   attinenti   il
procedimento sanzionatorio.
   4. Copia dei verbali di accertamento e contestazione e' trasmessa,
a cura dell'agente procedente, anche al consorzio di bonifica.