Art. 47.
                Modificazioni di consorzi di bonifica
                            gia' operanti
 
   1.  In  prima  applicazione  della  presente  legge,  il consiglio
regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della delimitazione dei
comprensori, individua per ciascuno di  essi  l'ente  titolare  delle
funzioni di cui all'art. 12, comma 2.
   2.  A  tal fine, per i comprensori nei quali e' gia' operante alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  un  consorzio  di
bonifica,   il  consiglio  regionale  delibera  l'attribuzione  delle
funzioni al  consorzio  medesimo,  qualora  quest'ultimo  presenti  i
requisiti di cui all'art. 48.
   3.  Contestualmente  all'attribuzione delle funzioni, il consiglio
regionale dispone l'eventuale modificazione del consorzio conseguente
alla variazione dell'ambito territoriale di operativita', dettando le
modalita' per la liquidazione delle attivita' pregresse concernenti i
territori non piu' appartenenti al comprensorio  e  per  la  relativa
successione nei rapporti giuridici e amministrativi da parte di altri
consorzi di bonifica.
   4.  I  consorzi  modificati  ai  sensi  del comma 3, entro novanta
giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio  regionale,   provvedono
all'elaborazione   del   nuovo   testo  statutario  e  alla  relativa
trasmissione alla provincia competente. La provincia lo invia con  il
proprio parere alla giunta regionale nei trenta giorni successivi.
   5.  Lo statuto modificato e' approvato e pubblicato in conformita'
all'art. 27, comma 5 e comma 6.
   6. Entro i  centottanta  giorni  dall'approvazione  dello  statuto
modificato,  i  consorzi  provvedono  all'aggiornamento  del  catasto
consortile, alla determinazione  del  perimetro  di  contribuenza  ed
all'indizione   delle  elezioni  consortili  nell'ambito  dell'intero
comprensorio nonche' agli altri adempimenti prescritti dalla presente
legge per la costituzione del consiglio dei delegati.