Art. 47. Modificazioni di consorzi di bonifica gia' operanti 1. In prima applicazione della presente legge, il consiglio regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della delimitazione dei comprensori, individua per ciascuno di essi l'ente titolare delle funzioni di cui all'art. 12, comma 2. 2. A tal fine, per i comprensori nei quali e' gia' operante alla data di entrata in vigore della presente legge un consorzio di bonifica, il consiglio regionale delibera l'attribuzione delle funzioni al consorzio medesimo, qualora quest'ultimo presenti i requisiti di cui all'art. 48. 3. Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, il consiglio regionale dispone l'eventuale modificazione del consorzio conseguente alla variazione dell'ambito territoriale di operativita', dettando le modalita' per la liquidazione delle attivita' pregresse concernenti i territori non piu' appartenenti al comprensorio e per la relativa successione nei rapporti giuridici e amministrativi da parte di altri consorzi di bonifica. 4. I consorzi modificati ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio regionale, provvedono all'elaborazione del nuovo testo statutario e alla relativa trasmissione alla provincia competente. La provincia lo invia con il proprio parere alla giunta regionale nei trenta giorni successivi. 5. Lo statuto modificato e' approvato e pubblicato in conformita' all'art. 27, comma 5 e comma 6. 6. Entro i centottanta giorni dall'approvazione dello statuto modificato, i consorzi provvedono all'aggiornamento del catasto consortile, alla determinazione del perimetro di contribuenza ed all'indizione delle elezioni consortili nell'ambito dell'intero comprensorio nonche' agli altri adempimenti prescritti dalla presente legge per la costituzione del consiglio dei delegati.