Art. 48.
                          R e q u i s i t i
 
   1. I consorzi gia' operanti alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge  sono  modificati,  ai  sensi dell'art. 47, quando le
proprieta'  immobiliari  consorziate  interessano  almeno  un  decimo
dell'estensione complessiva del comprensorio di nuova delimitazione.
   2.  Qualora  nello  stesso  comprensorio siano operanti due o piu'
consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1,  le  funzioni  di  cui
all'art.   47   sono   attribuite  al  consorzio  che  presenta,  nel
comprensorio, la maggiore  estensione  delle  proprieta'  immobiliari
consorziate.
   3.  Qualora  la  condizione  di  cui  al  comma  1 non sussista in
rapporto alle proprieta' immobiliari gia' consorziate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, il consorzio puo' promuovere,
ai   fini   di  cui  all'art.  47,  l'adesione  di  altre  proprieta'
immobiliari situate nel comprensorio.
   4. Le adesioni di cui al  comma  3  sono  comunicate  alla  giunta
regionale  da  parte  dei  consorzi interessati entro sessanta giorni
dalla pubblicazione nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  della
delimitazione dei comprensori.