Art. 48. R e q u i s i t i 1. I consorzi gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati, ai sensi dell'art. 47, quando le proprieta' immobiliari consorziate interessano almeno un decimo dell'estensione complessiva del comprensorio di nuova delimitazione. 2. Qualora nello stesso comprensorio siano operanti due o piu' consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1, le funzioni di cui all'art. 47 sono attribuite al consorzio che presenta, nel comprensorio, la maggiore estensione delle proprieta' immobiliari consorziate. 3. Qualora la condizione di cui al comma 1 non sussista in rapporto alle proprieta' immobiliari gia' consorziate alla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio puo' promuovere, ai fini di cui all'art. 47, l'adesione di altre proprieta' immobiliari situate nel comprensorio. 4. Le adesioni di cui al comma 3 sono comunicate alla giunta regionale da parte dei consorzi interessati entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delimitazione dei comprensori.