Art. 5.
                       Comprensori di bonifica
 
   1. Tutto il territorio regionale e' classificato  di  bonifica  ai
sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed e' suddiviso in
comprensori.
   2.  I  comprensori di bonifica costituiscono unita' omogenee sotto
il profilo idrografico e funzionali  in  rapporto  alle  esigenze  di
coordinamento e di organicita' dell'attivita' di bonifica.
   3.  La  delimitazione  dei comprensori e' deliberata dal consiglio
regionale.  A  tal  fine  la  giunta  regionale,   entro   tre   mesi
dall'entrata  in vigore della presente legge, elabora una proposta di
delimitazione e la trasmette ai comuni, alle comunita' montane e alle
province.
   4.   I   comuni   e   le  comunita'  montane  formulano  eventuali
osservazioni entro sessanta giorni e le  trasmettono  alle  province.
Nei   trenta  giorni  successivi  le  province,  tenuto  conto  delle
osservazioni ricevute, deliberano il proprio parere e lo inviano alla
giunta regionale unitamente alle osservazioni medesime.
   5. Trascorso tale termine la giunta regionale,  tenuto  conto  dei
pareri  e delle osservazioni ricevute, elabora la proposta definitiva
di delimitazione e la trasmette al consiglio per l'approvazione.
   6. La deliberazione di approvazione e' pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. La cartografia relativa e' depositata presso
gli uffici del Genio civile, nonche' presso gli uffici indicati dalla
giunta  regionale,  dove  chiunque puo' prenderne visione ed estrarne
copia con le modalita' stabilite dalla giunta medesima.