Art. 5. Comprensori di bonifica 1. Tutto il territorio regionale e' classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed e' suddiviso in comprensori. 2. I comprensori di bonifica costituiscono unita' omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicita' dell'attivita' di bonifica. 3. La delimitazione dei comprensori e' deliberata dal consiglio regionale. A tal fine la giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora una proposta di delimitazione e la trasmette ai comuni, alle comunita' montane e alle province. 4. I comuni e le comunita' montane formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle province. Nei trenta giorni successivi le province, tenuto conto delle osservazioni ricevute, deliberano il proprio parere e lo inviano alla giunta regionale unitamente alle osservazioni medesime. 5. Trascorso tale termine la giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, elabora la proposta definitiva di delimitazione e la trasmette al consiglio per l'approvazione. 6. La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La cartografia relativa e' depositata presso gli uffici del Genio civile, nonche' presso gli uffici indicati dalla giunta regionale, dove chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia con le modalita' stabilite dalla giunta medesima.