Art. 50. Soppressione 1. Fuori dei casi di cui all'art. 47 e salva la diversa disciplina prevista, per i comprensori interregionali dalle intese di cui all'art. 7, comma 2 i consorzi di bonifica gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi. 2. La soppressione e' deliberata dal consiglio regionale, che detta le disposizioni per la liquidazione dell'ente nonche' per la successione da parte di altri consorzi di bonifica.