Art. 50.
                            Soppressione
 
   1. Fuori dei casi di cui all'art. 47 e salva la diversa disciplina
prevista,  per  i  comprensori  interregionali  dalle  intese  di cui
all'art. 7, comma 2 i consorzi di bonifica gia' operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge sono soppressi.
   2. La soppressione e'  deliberata  dal  consiglio  regionale,  che
detta  le  disposizioni  per la liquidazione dell'ente nonche' per la
successione da parte di altri consorzi di bonifica.