Art. 51. Istituzione dei nuovi consorzi su iniziativa degli interessati 1. Nei comprensori di bonifica nei quali le funzioni di cui all'art. 12 non sono attribuite a consorzi gia' operanti, possono essere istituiti nuovi consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi. 2. La giunta regionale delibera il termine e le modalita' per la presentazione delle proposte d'istituzione nonche' le altre disposizioni per l'attuazione del presente articolo. 3. La deliberazione della giunta regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa alle province competenti. 4. La proposta deve essere presentata da almeno un decimo dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio ovvero dai proprietari degli immobili che interessino almeno un decimo dell'estensione complessiva del medesimo. 5. La proposta deve essere corredata con lo schema preliminare di statuto nonche' con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del consiglio dei delegati. 6. La proposta di istituzione e' presentata alla provincia competente che, verificata la conformita' con le disposizioni della presente legge e con la deliberazione di cui al comma 2, la invia alla giunta regionale per la successiva trasmissione al consiglio regionale. 7. Il consiglio regionale delibera l'istituzione del consorzio nonche' le relative disposizioni di attuazione. Il consiglio puo' apportare allo statuto proposto modificazioni per garantirne la legittimita' e la funzionalita'. 8. L'organo provvisorio, entro centottanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 7, provvede agli adempimenti di cui all'art. 47, comma 6.