Art. 51.
                   Istituzione dei nuovi consorzi
                   su iniziativa degli interessati
 
   1. Nei comprensori di  bonifica  nei  quali  le  funzioni  di  cui
all'art.  12  non  sono  attribuite a consorzi gia' operanti, possono
essere istituiti nuovi consorzi su  proposta  dei  proprietari  degli
immobili situati nei comprensori medesimi.
   2.  La  giunta regionale delibera il termine e le modalita' per la
presentazione  delle  proposte   d'istituzione   nonche'   le   altre
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
   3.  La  deliberazione  della  giunta  regionale  e' pubblicata nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  e  trasmessa   alle   province
competenti.
   4.  La  proposta  deve  essere  presentata da almeno un decimo dei
proprietari  degli  immobili  situati  nel  comprensorio  ovvero  dai
proprietari   degli   immobili   che  interessino  almeno  un  decimo
dell'estensione complessiva del medesimo.
   5. La proposta deve essere corredata con lo schema preliminare  di
statuto  nonche'  con  la  nomina di un organo provvisorio incaricato
dell'indizione  delle  prime  elezioni  consortili  e   degli   altri
adempimenti per la costituzione del consiglio dei delegati.
   6.  La  proposta  di  istituzione  e'  presentata  alla  provincia
competente che, verificata la conformita' con le  disposizioni  della
presente  legge  e  con  la deliberazione di cui al comma 2, la invia
alla giunta regionale per la  successiva  trasmissione  al  consiglio
regionale.
   7.  Il  consiglio  regionale  delibera l'istituzione del consorzio
nonche' le relative disposizioni di  attuazione.  Il  consiglio  puo'
apportare  allo  statuto  proposto  modificazioni  per  garantirne la
legittimita' e la funzionalita'.
   8.  L'organo   provvisorio,   entro   centottanta   giorni   dalla
deliberazione  di  cui  al  comma 7, provvede agli adempimenti di cui
all'art. 47, comma 6.