Art. 53. Attribuzione alle comunita' montane delle funzioni consortili 1. Nei comprensori di bonifica nei quali non sia stato costituito un consorzio su iniziativa degli interessati, le funzioni di cui all'art. 12 sono esercitate, nei casi di cui al comma 2, dalle comunita' montane competenti per territorio. 2. L'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 e' deliberata dal consiglio regionale qualora il comprensorio di bonifica ricada nel territorio della comunita' montana: a) per intero; b) per una parte non inferiore al 70 per cento. 3. Nei casi di cui al comma 2, lett. b), la comunita' montana esercita le funzioni di cui al presente articolo nell'ambito dell'intero comprensorio. 4. Qualora il comprensorio ricada nell'ambito territoriale di due o piu' comunita' montane e non sussista per nessuna di esse la condizione di cui al comma 2, lettera b), le comunita' montane interessate possono stipulare apposite convenzioni per l'esercizio in comune delle funzioni del consorzio, fermo restando la sussistenza della condizione medesima in rapporto all'ambito territoriale complessivo delle comunita' montane convenzionate. 5. Nei casi di cui al comma 4 il consiglio regionale delibera l'attribuzione delle funzioni alla comunita' montana individuata a tal fine dalla convenzione. 6. Salvo quanto previsto in materia di controllo dall'art. 29, dall'art. 30 e dall'art. 31, le comunita' montane esercitano le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo con le modalita' stabilite per i consorzi di bonifica, in quanto compatibili con il rispettivo ordinamento. 7. Le comunita' montane, entro tre mesi dalla deliberazione del consiglio regionale con la quale vengono loro attribuite le funzioni consortili, predispongono e trasmettono alla giunta regionale un regolamento che disciplina l'esercizio delle funzioni medesime. In particolare il regolamento prevede: a) l'istituzione di capitoli speciali di entrata e di spesa per l'attivita' di bonifica; b) i criteri per la determinazione della spesa di gestione delle funzioni da porre a carico delle proprieta' immobiliari beneficiarie della bonifica; c) le forme di partecipazione da parte dei proprietari degli immobili del comprensorio, che deve riguardare gli atti fondamentali concernenti la bonifica e in particolare il piano di classifica degli immobili. 8. Il regolamento e' approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. 9. Qualora la comunita' montana non provveda, nei termini stabiliti, alla trasmissione del regolamento ovvero quest'ultimo non venga approvato, l'attribuzione delle funzioni e' revocata e il consiglio regionale provvede all'istituzione di un consorzio di bonifica ai sensi dell'art. 52.