Art. 53.
                 Attribuzione alle comunita' montane
                      delle funzioni consortili
 
   1.  Nei comprensori di bonifica nei quali non sia stato costituito
un consorzio su iniziativa degli  interessati,  le  funzioni  di  cui
all'art.  12  sono  esercitate,  nei  casi  di  cui al comma 2, dalle
comunita' montane competenti per territorio.
   2. L'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1  e'  deliberata
dal  consiglio  regionale  qualora il comprensorio di bonifica ricada
nel territorio della comunita' montana:
     a) per intero;
     b) per una parte non inferiore al 70 per cento.
   3. Nei casi di cui al comma 2,  lett.  b),  la  comunita'  montana
esercita   le  funzioni  di  cui  al  presente  articolo  nell'ambito
dell'intero comprensorio.
  4. Qualora il comprensorio ricada nell'ambito territoriale di due o
piu' comunita'  montane  e  non  sussista  per  nessuna  di  esse  la
condizione  di  cui  al  comma  2,  lettera  b), le comunita' montane
interessate possono stipulare apposite convenzioni per l'esercizio in
comune delle funzioni del consorzio, fermo  restando  la  sussistenza
della   condizione   medesima  in  rapporto  all'ambito  territoriale
complessivo delle comunita' montane convenzionate.
   5. Nei casi di cui al comma  4  il  consiglio  regionale  delibera
l'attribuzione  delle  funzioni  alla comunita' montana individuata a
tal fine dalla convenzione.
   6. Salvo quanto previsto in materia  di  controllo  dall'art.  29,
dall'art.  30  e  dall'art.  31,  le  comunita' montane esercitano le
funzioni attribuite ai sensi del presente articolo con  le  modalita'
stabilite  per  i  consorzi di bonifica, in quanto compatibili con il
rispettivo ordinamento.
   7.  Le  comunita'  montane, entro tre mesi dalla deliberazione del
consiglio regionale con la quale vengono loro attribuite le  funzioni
consortili,  predispongono  e  trasmettono  alla  giunta regionale un
regolamento che disciplina l'esercizio delle  funzioni  medesime.  In
particolare il regolamento prevede:
     a)  l'istituzione di capitoli speciali di entrata e di spesa per
l'attivita' di bonifica;
     b) i criteri per la determinazione della spesa di gestione delle
funzioni da porre a carico delle proprieta' immobiliari  beneficiarie
della bonifica;
     c)  le  forme  di  partecipazione da parte dei proprietari degli
immobili del comprensorio, che deve riguardare gli atti  fondamentali
concernenti la bonifica e in particolare il piano di classifica degli
immobili.
   8. Il regolamento e' approvato dal consiglio regionale su proposta
della giunta.
   9.   Qualora  la  comunita'  montana  non  provveda,  nei  termini
stabiliti, alla trasmissione del regolamento ovvero quest'ultimo  non
venga  approvato,  l'attribuzione  delle  funzioni  e'  revocata e il
consiglio regionale  provvede  all'istituzione  di  un  consorzio  di
bonifica ai sensi dell'art. 52.