Art. 54.
                      Opere pubbliche regionali
 
   1.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale provvede  alla  ricognizione  delle  opere
pubbliche  di  bonifica  realizzate  dalla  Regione e gia' completate
anche per lotti funzionali.
   2. La ricognizione e' approvata con  deliberazione  della  giunta,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
   3. Per ciascuna opera e' indicato l'ente cui e' stata consegnata e
la data dell'avvenuta consegna.
   4. Qualora l'opera non risulti ancora consegnata all'ente cui com-
pete  la gestione in base alla normativa vigente, la giunta regionale
provvede, nella medesima deliberazione, alla sua individuazione.
   5. Per le opere di cui al comma 4, la deliberazione di ricognizone
sostituisce la dichiarazione di compimento e l'opera  si  intende,  a
tutti  gli effetti, consegnata all'ente individuato, dalla data della
pubblicazione della deliberazione medesima.
   6. La ricognizione comprende  anche  le  opere  che  presentano  i
requisiti  di  opere  idrauliche, gli acquedotti e le strade. La loro
classificazione  e  l'individuazione   dell'ente   consegnatario   e'
effettuata in conformita' alle disposizioni vigenti.
   7.  Qualora  alla  data  della ricognizione non siano state ancora
avviate le procedure per la elassificazione delle  opere  di  cui  al
comma  6,  la  giunta  regionale  promuove  l'avvio  delle  proeedure
medesime.
   8. Per assicurare la manutenzione delle opere di cui  al  comma  6
fino alla definizione del procedimento di classificazione e alla loro
consegna  all'ente competente per la gestione, il consiglio regionale
approva, su proposta della giunta regionale, un  piano  straordinario
di manutenzione.