Art. 54. Opere pubbliche regionali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di bonifica realizzate dalla Regione e gia' completate anche per lotti funzionali. 2. La ricognizione e' approvata con deliberazione della giunta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Per ciascuna opera e' indicato l'ente cui e' stata consegnata e la data dell'avvenuta consegna. 4. Qualora l'opera non risulti ancora consegnata all'ente cui com- pete la gestione in base alla normativa vigente, la giunta regionale provvede, nella medesima deliberazione, alla sua individuazione. 5. Per le opere di cui al comma 4, la deliberazione di ricognizone sostituisce la dichiarazione di compimento e l'opera si intende, a tutti gli effetti, consegnata all'ente individuato, dalla data della pubblicazione della deliberazione medesima. 6. La ricognizione comprende anche le opere che presentano i requisiti di opere idrauliche, gli acquedotti e le strade. La loro classificazione e l'individuazione dell'ente consegnatario e' effettuata in conformita' alle disposizioni vigenti. 7. Qualora alla data della ricognizione non siano state ancora avviate le procedure per la elassificazione delle opere di cui al comma 6, la giunta regionale promuove l'avvio delle proeedure medesime. 8. Per assicurare la manutenzione delle opere di cui al comma 6 fino alla definizione del procedimento di classificazione e alla loro consegna all'ente competente per la gestione, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, un piano straordinario di manutenzione.