Art. 57. Funzionamento dei consorzi 1. Fino all'individuazione da parte del consiglio regionale degli enti competenti ad esercitare le funzioni di consorzio di bonifica, i consorzi gia istituiti all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare nei territori di loro competenza, in conformita' con le disposizioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 "Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario - Delega delle funzioni agli enti locali", titolo II. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' alle comunita' montane che esercitano le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge n. 83/1977, art. 28, comma 2.