Art. 57.
                     Funzionamento dei consorzi
 
   1.  Fino all'individuazione da parte del consiglio regionale degli
enti competenti ad esercitare le funzioni di consorzio di bonifica, i
consorzi gia istituiti all'entrata in vigore  della  presente  legge,
continuano   ad   operare   nei  territori  di  loro  competenza,  in
conformita'  con  le  disposizioni  di  cui  alla  legge regionale 23
dicembre 1977, n. 83 "Norme in materia di bonifica e di miglioramento
fondiario - Delega delle funzioni agli enti locali", titolo II.
   2. La disposizione di cui al comma  1  si  applica  altresi'  alle
comunita' montane che esercitano le funzioni di consorzio di bonifica
ai sensi della legge n. 83/1977, art. 28, comma 2.