Art. 59. Soppressione dei consorzi idraulici di difesa e di scolo 1. I consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria sono soppressi e nelle relative funzioni succedono i consorzi di bonifica competenti per territorio. I consorzi di bonifica succedono altresi' ai consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 "Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria". 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera la soppressione, individua il consorzio di bonifica competente a succedere nelle funzioni e detta le disposizioni per la successione. 3. Qualora il consorzio idraulico ricada nell'ambito di piu' comprensori, la deliberazione del consiglio regionale stabilisce altresi' i criteri per il riparto del patrimonio e dei rapporti giuridici tra i consorzi di bonifica interessati.