Art. 59.
                 Soppressione dei consorzi idraulici
                        di difesa e di scolo
 
   1.  I  consorzi  idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta
categoria sono  soppressi  e  nelle  relative  funzioni  succedono  i
consorzi  di  bonifica  competenti  per  territorio.  I  consorzi  di
bonifica succedono altresi' ai consorzi idraulici di terza  categoria
di competenza regionale ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520
"Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria".
   2.  Il  consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera la
soppressione,  individua  il  consorzio  di  bonifica  competente   a
succedere nelle funzioni e detta le disposizioni per la successione.
   3.  Qualora  il  consorzio  idraulico  ricada  nell'ambito di piu'
comprensori, la  deliberazione  del  consiglio  regionale  stabilisce
altresi'  i  criteri  per  il  riparto  del patrimonio e dei rapporti
giuridici tra i consorzi di bonifica interessati.