Art. 6.
                    Modificazioni dei comprensori
 
   1. La  delimitazione  dei  comprensori  di  bonifica  puo'  essere
modificata con le procedure di cui all'art. 5.
   2. La proposta della nuova delimitazione, che puo' riguardare solo
alcuni comprensori, e' trasmessa, ai fini di cui all'art. 5, comma 4,
oltre  che  ai  comuni  e alle comunita' montane anche ai consorzi di
bonifica interessati.