Art. 6. Modificazioni dei comprensori 1. La delimitazione dei comprensori di bonifica puo' essere modificata con le procedure di cui all'art. 5. 2. La proposta della nuova delimitazione, che puo' riguardare solo alcuni comprensori, e' trasmessa, ai fini di cui all'art. 5, comma 4, oltre che ai comuni e alle comunita' montane anche ai consorzi di bonifica interessati.