Art. 60.
                Opere idrauliche, acquedotti e strade
 
   1.  Il  compimento,  la  consegna, la manutenzione e la proprieta'
delle opere idrauliche, delle strade e  degli  acquedotti,  anche  se
realizzate  ai  sensi  della  presente  legge,  sono  regolati  dalle
disposizioni vigenti che disciplinano tali opere.