Art. 61.
                          Norme finanziarie
 
   1. Agli interventi finanziari previsti  dalla  presente  legge  ed
individuati  all'art.  33,  all'art.  38,  all'art. 39, all'art. 54 e
all'art. 56 si fa fronte, per l'esercizio 1995, con i fondi  allocati
nel bilancio regionale.
   2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
   3.  Per  l'anno  1994 restano salve le procedure di spesa previste
all'art. 32 della legge regionale n. 83/1977.