Art. 61. Norme finanziarie 1. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge ed individuati all'art. 33, all'art. 38, all'art. 39, all'art. 54 e all'art. 56 si fa fronte, per l'esercizio 1995, con i fondi allocati nel bilancio regionale. 2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Per l'anno 1994 restano salve le procedure di spesa previste all'art. 32 della legge regionale n. 83/1977.