Art. 62. Abrogazioni 1. E' abrogata la legge regionale n. 83/1977 e successive modificazioni, salvo: a) l'art. 3 e l'art. 25, fino alla data della deliberazione di cui all'art. 11, comma 4; b) l'art. 28, comma 2, fino alla data d'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica o di attribuzione delle relative funzioni all'ente competente ai sensi della presente legge; c) le disposizioni del titolo II fino alla individuazione degli enti competenti ad esercitare le funzioni dei consorzi di bonifica nei comprensori delimitati ai sensi della presente legge; d) l'art. 32 e l'art. 40 fino al 31 dicembre 1994. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla esservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 maggio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30 marzo 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 2 maggio 1994.