Art. 62.
                             Abrogazioni
 
   1.  E'  abrogata  la  legge  regionale  n.  83/1977  e  successive
modificazioni, salvo:
     a)  l'art.  3 e l'art. 25, fino alla data della deliberazione di
cui all'art. 11, comma 4;
     b) l'art. 28, comma 2, fino alla data  d'istituzione  dei  nuovi
consorzi  di  bonifica  o  di  attribuzione  delle  relative funzioni
all'ente competente ai sensi della presente legge;
     c) le disposizioni del titolo II fino alla individuazione  degli
enti  competenti  ad  esercitare le funzioni dei consorzi di bonifica
nei comprensori delimitati ai sensi della presente legge;
     d) l'art. 32 e l'art. 40 fino al 31 dicembre 1994.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
esservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 5 maggio 1994
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  30
marzo  1994  ed  e'  stata  vistata  dal Commissario del Governo il 2
maggio 1994.