Art. 7.
                     Comprensori interregionali
 
   1. Nei bacini idrografici che ricadono  anche  nel  territorio  di
regioni  limitrofe  possono essere costituiti comprensori di bonifica
interregionali, in conformita' con il decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616 "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", art. 73.
   2. La costituzione dei comprensori interregionali  e  la  relativa
disciplina sono stabiliti d'intesa con le Regioni interessate.
   3.  A  tal  fine la giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i
consorzi  di  bonifica  competenti  per  territorio,  predispone,  di
concerto  con  i  competenti  organi  delle  Regioni  interessate, la
proposta  d'intesa  e  la  trasmette  al  consiglio   regionale   per
l'approvazione.