Art. 7. Comprensori interregionali 1. Nei bacini idrografici che ricadono anche nel territorio di regioni limitrofe possono essere costituiti comprensori di bonifica interregionali, in conformita' con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", art. 73. 2. La costituzione dei comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le Regioni interessate. 3. A tal fine la giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i consorzi di bonifica competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.