Art. 8. Piano generale di bonifica 1. L'attivita' di bonifica e' svolta, per ciascun comprensorio, secondo le previsioni del piano generale di bonifica. 2. Il piano generale di bonifica: a) definisce le linee di intervento dalla bonifica nel comprensorio; b) individua le opere di bonifica da realizzare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, indicandone la priorita'; c) stabilisce gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario da parte di privati. 3. Le linee d'intervento della bonifica sono definite sulla base delle caratteristiche idrografiche dal territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nonche' del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", art. 15. 4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito della tipologia di cui all'art. 9, motivandone l'utilita' in rapporto alle linee d'intervento e tenuto anche conto delle opere pubbliche esistenti. 5. Per ciascuna opera e' definita la localizzazione e il progetto di massima con il costo presunto; e' altresi' specificato se l'esecuzione e' di competenza pubblica ovvero del proprietario del fondo e, nel primo caso, se il relativo onere finanziario e' a carico totale o parziale della Regione. 6. Per le opere di competenza pubblica sono inoltre indicati i presunti tempi di realizzazione e i conseguenti oneri di manutenzione a carico pubblico. Sono altresi' indicati gli altri enti interessati alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 4. 7. Gli indirizzi per il miglioramento fondiario stabiliti dal pi- ano generale di bonifica sono recepiti nei programmi regionali degli interventi in agricoltura, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla normativa vigente. 8. Il piano generale di bonifica si conforma alle previsioni dei piani di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa dal suolo", art. 17, comma 4, ed e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dello Stato, della Regione e degli enti locali concernenti l'assetto dal territorio.