Art. 8.
                     Piano generale di bonifica
 
   1.  L'attivita'  di  bonifica e' svolta, per ciascun comprensorio,
secondo le previsioni del piano generale di bonifica.
   2. Il piano generale di bonifica:
     a)  definisce  le  linee  di  intervento  dalla   bonifica   nel
comprensorio;
     b)  individua  le  opere  di  bonifica  da  realizzare, ai sensi
dell'art. 3 e dell'art. 4, indicandone la priorita';
     c) stabilisce gli indirizzi per gli interventi di  miglioramento
fondiario da parte di privati.
   3.  Le  linee d'intervento della bonifica sono definite sulla base
delle caratteristiche idrografiche dal territorio, tenuto conto della
sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti
nonche' del piano territoriale di coordinamento di cui alla  legge  8
giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", art. 15.
   4.  Le  opere  di  bonifica  sono  individuate  nell'ambito  della
tipologia di cui all'art. 9, motivandone l'utilita' in rapporto  alle
linee  d'intervento  e  tenuto  anche  conto  delle  opere  pubbliche
esistenti.
   5. Per ciascuna opera e' definita la localizzazione e il  progetto
di  massima  con  il  costo  presunto;  e'  altresi'  specificato  se
l'esecuzione e' di competenza pubblica ovvero  del  proprietario  del
fondo e, nel primo caso, se il relativo onere finanziario e' a carico
totale o parziale della Regione.
   6.  Per  le  opere  di competenza pubblica sono inoltre indicati i
presunti tempi di realizzazione e i conseguenti oneri di manutenzione
a carico pubblico. Sono altresi' indicati gli altri enti  interessati
alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 4.
   7.  Gli indirizzi per il miglioramento fondiario stabiliti dal pi-
ano generale di bonifica sono recepiti nei programmi regionali  degli
interventi  in  agricoltura, ai fini della concessione dei contributi
previsti dalla normativa vigente.
   8. Il piano generale di bonifica si conforma alle  previsioni  dei
piani  di  bacino  ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa dal  suolo",
art.  17,  comma  4,  ed  e'  coordinato  con  gli altri strumenti di
pianificazione e programmazione dello Stato, della  Regione  e  degli
enti locali concernenti l'assetto dal territorio.