Art. 9. Opere di bonifica 1. I piani generali prevedono, quali opere di bonifica: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d'acqua; b) gli impianti di sollevamento delle acque; c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualita'; d) le opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti; e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose; f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni; g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene; b) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette. 2. I piani generali possono altresi' prevedere la realizzazione di opere diverse da quelle di cui al comma 1, idonee ad assicurare la funzionalita' di queste ultime e comunque a realizzare le finalita' di cui all'art. 2 in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio.