Art. 9.
                          Opere di bonifica
 
   1. I piani generali prevedono, quali opere di bonifica:
     a)   la  canalizzazione  della  rete  scolante  e  le  opere  di
regimazione dei corsi d'acqua;
     b) gli impianti di sollevamento delle acque;
     c) le opere di captazione, provvista, adduzione e  distribuzione
delle  acque  utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a
tutelarne la qualita';
     d) le opere per la sistemazione funzionale delle pendici  e  dei
versanti;
     e)  le  opere  per  il  rinsaldamento  e  il recupero delle zone
franose;
     f) le opere per il contenimento del dilavamento e  dell'erosione
dei terreni;
     g)  le  opere  per  la  sistemazione  idraulico-agraria e per la
moderazione delle piene;
     b) le infrastrutture di  supporto  per  la  realizzazione  e  la
gestione di tutte le opere predette.
   2. I piani generali possono altresi' prevedere la realizzazione di
opere  diverse  da  quelle di cui al comma 1, idonee ad assicurare la
funzionalita' di queste ultime e comunque a realizzare  le  finalita'
di  cui  all'art. 2 in rapporto alle caratteristiche idrografiche del
territorio.